Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, prevista dall’art. 167 c.c., con la quale ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, destinano determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. 

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice.

Ai fini della opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali, è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione.

I beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito se nominativi) costituiscono un patrimonio separato, la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Quasi sempre il fondo patrimoniale viene costituito per proteggere i propri beni dai creditori, tuttavia, in questi casi il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale è molto basso e dipende sia dall’epoca di costituzione, sia dalla natura del debito.

Inefficacia e revocatoria

Innanzitutto, il creditore può domandare al Tribunale che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, come la costituzione del fondo patrimoniale, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L’azione revocatoria, prevista dall’art. 2901 c.c., si prescrive nel termine di cinque anni dalla data dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente la prova, anche presuntiva, della semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero della previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Ad esempio, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, possono essere soggetti alla predetta azione.

Anche il credito eventuale (credito litigioso) – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Inopponibilità ai creditori

Inoltre, anche trascorsi cinque anni dalla sua costituzione, ovvero per debiti sorti successivamente, il fondo patrimoniale può essere aggredito, a certe condizioni, dai creditori di uno o entrambi i coniugi.

Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il criterio in base al quale un debito può definirsi “contratto per i bisogni della famiglia” non va ricercato nella natura del debito/credito (che può nascere per gli effetti di legge o per via di un contratto), ma nella relazione che esiste tra l’evento che lo ha generato e i bisogni della famiglia, non tenendo in nessun conto se il debito/credito sia nato prima o dopo la costituzione del Fondo. 

Possiamo tradurre con un esempio pratico questo criterio generale con il quale individuare la relazione tra il debito e i bisogni della famiglia. Secondo la giurisprudenza, un debito contratto da un piccolo imprenditore verso la banca (o un fornitore) per esigenze legate all’attività rientra tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia perché, senza quel debito, l’imprenditore potrebbero non essere in grado di produrre il reddito d’impresa con cui mantenere la propria famiglia.

Pertanto, spetta al debitore (imprenditore) dimostrare che quel debito non è funzionalmente collegato alla produzione del reddito necessario a soddisfare i bisogni della famiglia, e questa prova –  per quanto non impossibile – risulta in molti casi oggettivamente difficile. Paradossalmente, quindi, il fondo patrimoniale finisce per essere maggiormente protettivo per gli imprenditori con reddito molto alto, perchè per questi sarà più agevole dimostrare l’estraneità del debito rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Il debito di un imprenditore o un professionista verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione per cartelle esattoriali non pagate può rientrare, a seconda della natura delle tasse o imposte non pagate, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia e, dunque, il fondo patrimoniale non è opponibile.

Per quanto visto sopra, l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale non può avvenire se il creditore era a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. 

La prova può essere data anche per presunzioni semplici, essendo sufficiente per il debitore provare che lo scopo dell’obbligazione “appariva” come estraneo ai bisogni della famiglia, per cui la consapevolezza del creditore va valutata caso per caso. 

Riprendendo l’esempio di prima, se un imprenditore con tre dipendenti ed un fatturato di 400.000 euro chiede alla banca un prestito di 50.000 euro, è ragionevole per la banca presumere che quel prestito sarà indirettamente finalizzato ai bisogni della famiglia dell’imprenditore perchè, attesa la dimensione dell’impresa, il reddito derivante viene utilizzato per i bisogni familiari. Se, diversamente viene concesso un prestito di un milione di euro ad un imprenditore con cento dipendenti ed un fatturato di 5.000.000 di euro, è ragionevole presumere che l’obbligazione assunta non è immediatamente collegabile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, poiché quell’imprenditore avrebbe comunque avuto, anche senza il prestito della banca, un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia. 

Vanno poi considerati casi particolari come il debito del dipendente pubblico nei confronti dello Stato o enti pubblici a seguito di condanna per danno erariale oppure il debito dei professionisti nei confronti dei propri clienti a seguito di accertamento di responsabilità professionale.

In ogni caso, sarà onere del debitore provare l’estraneità dell’obbligazione dai bisogni della famiglia, mentre il creditore potrà provare il contrario anche mediante presunzioni semplici, ossia per mezzo di un ragionamento attraverso il quale si deduce l’esistenza di una circostanza ignota da provare partendo da una circostanza nota e già provata. Quando questa deduzione è rimessa al giudice, la presunzione è definita semplice, ed ammette la prova contraria. Ad esempio, per stabilire mediante presunzioni semplici che l’obbligazione assunta sia finalizzata a far fronte ai bisogni della famiglia, il giudice valuterà alcuni elementi di grande importanza deduttiva, quali le dimensioni dell’attività di impresa (o professionale), l’importo del debito, la composizione della famiglia, lo stile di vita, l’età dei componenti e l’intensità del vincolo familiare. 

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