Diritto dell’edilizia

Il diritto dell’edilizia rappresenta l’insieme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione, lo sviluppo e la trasformazione del territorio attraverso l’attività edilizia. Questo campo del diritto coinvolge una vasta gamma di aspetti, tra cui le procedure per ottenere autorizzazioni e permessi per costruire, nonché la sicurezza e la qualità delle costruzioni.

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La normativa sull’attività edilizia

Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico Edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni che disciplinano l’attività edilizia. L’art. 117 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto ordinario abbiano in materia ediliza potestà legislativa concorrente cioè nei limiti dei principi fondamentali della materia stabiliti dalla legislazione statale. Le Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, hanno in materia edilizia, invece, una potestà legislativa esclusiva. In Sicilia in materia ediliza vige il D.P.R. 380/2001 nel testo recepito con modifiche dalla Legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016.

I titoli abilitativi

Per ottenere il rilascio di un permesso di costruire il requisito fondamentale è la conformità al regolamento edilizio del comune dove è situato l’immobile da modificare o dove questo deve essere realizzato.
In questo strumento urbanistico sono contenute tutte le regole da seguire per la presentazione di un progetto edilizio. Ed è qui che inizieremo ad offrirti il nostro supporto.

Ti assisteremo nella formulazione della richiesta del permesso di costruire da rivolgere al tuo comune, in modo che il progetto sia pienamente conforme. Tale permesso, è richiesto per gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica e gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici.

E’, invece, richiesta la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio e  gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli per i quali occorre il permesso di costruire.

Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, e per questo si parla di attività edilizia libera, gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi di installazione delle pompe di calore; gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola; le serre mobili stagionali; le opere stagionali; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A); le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Gli interventi diversi dai precedenti sono realizzabili previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Se l’intervento edilizio è stato realizzato senza un titolo abilitativo necessario, è possibile, un accertamento di conformità. Questo istituto, sinile alla sanatoria edilizia, permette di rimediare alla mancata richiesta del permesso di costruire se la costruzione era comunque a norma rispetto alle regole vigenti al momento in cui è stato effettuato l’intervento edilizio e se lo è in base a quelle attuali.

Se non si dovesse riscontrare questa doppia conformità si tratterebbe di costruzioni abusive e le sanzioni previste in questi casi sono piuttosto gravi. Per intraprendere qualunque progetto con la certezza che sia perfettamente a norma ed evitare problemi come questo ti basterà affidarti alla nostra consulenza.

La tutela giurisdizionale

Le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia edilizia, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo al quale si potrà ricorrere in caso di diniego di rilascio del permesso di costruire o dell’accertamento di conformità.

Possiamo assisterti anche quando l’amministrazione annulla o revoca il permesso di costruire già rilasciato oppure quanto ti contesta di avere realizzato una costruzione abusivamente adottando un ordinanza di sospensione, prima, ed una ordinanza di demolizione, dopo.

Gli aspetti amministrativi e burocratici del mondo dell’edilizia sono certamente i più insidiosi e rischiano di annullare tanto duro lavoro. Affidarsi a noi significa mettere da parte ansie e dubbi e concentrarsi solo sulle proprie esigenze, consapevoli di essere difesi e seguiti da dei professionisti del settore.

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