Mediaconciliazione

Con il D. Lgs. n. 28/2010 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema compiuto ed organico sulla mediazione alla quale potranno riferirisi sia le imprese che le singole persone fisiche. Con l’introduzione di questo istituto si è avviato anche nel nostro Paese un vero e proprio mutamento della cultura giuridica. Infatti, si procede verso un sistema giuridico volto all’individuazione di soluzioni che hanno al centro la composizione delle controversie e la negoziazione, invece che il conflitto.

La conciliazione è un modo alternativo di risoluzione delel controversie (nel sistema giuridico anglosassone si usa la definizione di ADR, Alternative Disputive Resolution) che può essere volontaria, obbligatoria o delegata dal Giudice. Essa, inoltre, può essere endoprocessuale o stragiudiziaria.

La mediazione è invece una negoziazione “facilitata” da un soggetto terzo ed imparziale rispetto alle parti che valorizza la eventuale disposizione al dialogo delle singole parti in conflitto. La mediazione interviene per tutelare gli interessi concreti in conflitto tra le parti che crea un nuovo ordine di rapporti tre di esse.

Il legislatore ha voluto fortemente questo istituto sul convincimento che possa avere un effetto deflattivo sulla giustizia civile. 

Numerosi sono i vantaggi per la parte che ricorre alla media-conciliazione: innanzitutto la celerità nella definizione della controversia, poi anche l’esenzione o una ridotta tassazione degli atti e la possibilità di portare in deduzione fiscale i costi sostenuti.

Le caratteristiche principali della conciliazione sono: 1) la incoercibilità, la parte non è obbligata a concludere la conciliazione, il conciliatore dà in questo caso atto della mancata adesione di una parte al tentativo di conciliazione; 2) l’imparzialità, il conciliatore è terzo imparziale; 3) l’equità, l’accordo conciliativo tende a contemperare gli interessi di entrambe le parti; 4) l’autonomia, le parti possono decidere il grado di partecipazione del conciliatore all’interno del procedimento; 5) l’economicità, le parti devono corrispondere all’Organismo di conciliazione solamente le spese calcolate secondo un tariffario predisposto dal Ministero della Giustizia.

Le parti, conciliandosi, concludono un negozio giuridico che secondo parte della più autorevole dottrina è un negozio a titolo oneroso. Se la conciliazione fallisce  si redigerà un verbale ed il Giudice, successivamente terrà conto del comportamento tenuto dalle parti.

All’interno dello Studio Bisconti Merendino, l’Avv. Maria Antonietta Catania si occupa di questa particolare materia avendo conseguito il titolo di mediatore conciliatore professionale.

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