Decreto legislativo 231/2001

Nel D. Lgs. 231/01, viene introdotta, per la prima volta in Italia, la responsabilità amministrativa e penale della società e degli enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo.

I temi sono diversi e spaziano dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro ai reati ambientali, passando per i reati societari e per quelli tributari. Per tutelare la propria impresa è necessario predisporre ed applicare il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) previsto dallo stesso decreto, ed avere un organismo di vigilanza indipendente che controlli le attività aziendali per prevenire tutti quei reati per i quali un’impresa è perseguibile, così da escludere preventivamente la responsabilità dell’ente in tutti i casi previsti.

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La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Come già avvenuto in molti Paesi, tra i quali Stati Uniti, Germania e Francia, l’Italia con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell’ordinamento la responsabilità dell’impresa per i reati commessi, a vantaggio o nell’interesse di questa, da chi amministra o dirige l’azienda.

I reati per i quali è prevista anche la responsabilità dell’impresa sono numerosi: malversazione di contributi pubblici; indebita percezione di finanziamenti pubblici; corruzione; truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea; reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica; lesioni personali colpose che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio; reati informatici; reati di criminalità organizzata; traffico di influenze illecite; reati fiscali e trifutari; reati finanziari; reati societari.

Sono previste diverse sanzioni irrogate a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sanzioni amministrative, se l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Sanzioni interdittive, sono l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, ad esempio in relazione al delitto di lesioni personali commesso in danno di un lavoratore dipendente con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario. Inoltre, quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva il giudice dispone la pubblicazione della sentenza di codanna.

Confisca, del prezzo o del profitto del reato, è sempre disposta con la sentenza di condanna e può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

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