La risoluzione della crisi da sovraindebitamento dopo le novità introdotte dalla legge n. 176/2020

Le norme della legge n. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento sono rivolte ai consumatori persone fisiche ed alle imprese non assoggettabili al fallimento.

Non sono soggetti al fallimento le imprese che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

La ratio della citata legge è quella, per l’appunto, di consentire a determinati soggetti indebitati, in presenza di determinati presupposti, di risollevarsi da una situazione economica difficile e di riabilitarsi anche dal punto di vista personale e sociale.

Le novità introdotte dalla legge n. 176/2020

La legge sul sovraindebitamento ha subito negli anni numerose modifiche, da ultimo è stata in parte modificata dalla legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, di conversione dei vari decreti (Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater) “recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le modifiche introdotte rappresentano un vero aiuto contro la crisi economica per famiglie, consumatori e piccoli imprenditori, colpiti duramente (anche) dagli effetti negativi dovuti all’emergenza pandemica, in quanto permetteranno a determinate categorie di persone e imprenditori di potersi liberare dai debiti in maniera semplificata.

Innanzitutto, l’art. 4 ter della citata legge, prevede la semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 176/2020.

Viene ampliata la nozione di consumatore che ricomprende non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una S.n.c., di una S.a.s e di una S.a.p.a., per i debiti estranei a quelli sociali.

Ed ancora, è stato modificato l’art. 7 della legge n. 3/2012,  nella parte in cui prevede ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, ed in particolare:

  1. se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  2. se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  3. se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Unica procedura per l’intero nucleo familiare

È stato, inoltre, espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Ulteriore novità dalla legge n. 176 del 2020, è quella di avere introdotto nella legge n. 3/2012 l’art. 7 bis il quale disciplina le “procedure familiari” prevedendo la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Rientrano nel novero dei “membri della stessa famiglia” oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Va da sé, che ad ogni modo, le masse attive e passive rimangono distinte.

L’art. 8 della L. n. 3/2012 rubricato “Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore” risulta riformato ove prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

Viene inoltre prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’accordo sia stato proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempli la continuazione dell’attività aziendale, si ammette la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

All’art. 9 della legge n. 3/2012 “Deposito della proposta” è stato inserito il comma 3 bis 1 secondo il quale, anche, alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCCche deve indicare tra l’altro: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori; indicazioni dei criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.

Omologazione dell’accordo anche se Equitalia non aderisce

All’12 “Omologazione dell’accordo” è stato inserito l’importante comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi, anche, in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’art. 11, comma 2  – a mente del quale “ai fini dell’omologazione di cui all’ articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta” – e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Esdebitazione del debitore incapiente

Importantissima novità è costituita dall’inserimento dell’articolo 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente.

Quest’ultimo, debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utili eventuali finanziamenti ricevuti.

Falcidiabilità del debito I.V.A.

Sulla questione della non falcidiabilità dell’I.V.A. è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019, ha affermato l’incostituzionalità del terzo periodo dell’art.7 della Legge 3/2012, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ora con la modifica in vigore dal 25 dicembre 2020 viene ammessa anche per l’I.V.A. la decurtazione come per gli altri tributi.

In definitiva, si può affermare che la portata innovativa della legge n. 176/2020 recentemente entrata in vigore è sintomatica dell’attenta volontà del legislatore di tutelare soggetti fortemente indebitati, garantendo loro, mediante l’accesso all’istituto in esame, la cancellazione del pregresso debitorio, e conseguentemente, consentirgli un’esistenza maggiormente aderente, tra gli altri, ai valori di dignità sociale, economici, e familiari, costituzionalmente garantiti.

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