I contratti di convivenza

I contratti di convivenza sono previsti dalla legge 20 maggio 2016 n.76 nota come “legge Cirinnà” e servono a regolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi. Questi contratti sono una facoltà, non un obbligo: si può convivere anche senza, ma è consigliato stipularli se si desidera regolamentare in maniera certa i rapporti patrimoniali derivanti dalla vita in comune. Si potrà decidere il regime di comunione dei beni (altrimenti vigerebbe la separazione, al contrario di quanto accade nel matrimonio), oppure i modi e le quantità in cui ciascuno contribuisce alla vita della coppia, la sorte della casa dove si convive e degli altri proventi e beni acquistati insieme o da ciascuno, in caso di scioglimento del rapporto.

La convivenza, anche se solida e sorta sotto i migliori auspici, potrebbe prima o poi cessare, perciò è meglio stabilire in anticipo e di comune accordo come dividere i beni comuni, in modo da prevenire discussioni, litigi e cause se la convivenza finisce.

Sono dei veri e propri contratti perché fissano obblighi che entrambe le parti concordano liberamente tra loro e che poi, una volta sottoscritti, sono tenute a rispettare per tutto il periodo della convivenza e, in alcuni casi, come vedremo, anche oltre.

Si tratta, quindi, di un vincolo giuridico e non semplicemente morale, costituiscono un obbligo che ha forza di legge tra le parti che lo hanno assunto: in caso di inadempimento la parte lesa potrà ricorrere al giudice.

Deve trattarsi di convivenza stabile; non è necessario un periodo di tempo predeterminato, ma occorre la serietà dell’impegno delle parti a convivere in modo duraturo.

La convivenza non deve essere dovuta a fattori contingenti (come ad esempio la necessità pratica di dividere un’abitazione e dunque coabitare), ma dovrà essere motivata da un legame affettivo di coppia tra due persone maggiorenni che sono disposte a scambiarsi reciproca assistenza morale e materiale.

Per i contratti di convivenza occorre un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata nella sottoscrizione da un notaio o da un avvocato, i quali attesteranno espressamente che il contratto è conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico.

Le parti, quindi, potranno rivolgersi ad notaio se intendono stipulare il contratto nella forma dell’atto pubblico o  ad un avvocato se preferiscono redigerlo nella forma della scrittura privata autenticata.

Una volta stipulato il contratto, il notaio o l’avvocato provvederà, entro i dieci giorni successivi, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi: il contratto sarà così iscritto nei registri dell’anagrafe comunale.

In questo modo chiunque sia interessato potrà verificare se tra quei due soggetti esista una convivenza registrata della quale si sono definiti gli aspetti patrimoniali.

In questo modo la convivenza di fatto, attraverso i contratti, riceve tutele analoghe a quella delle coppie unite in matrimonio.

Stipulando un contratto di convivenza sorgono dei precisi obblighi giuridici a carico delle parti: ciò che esse hanno stabilito nell’accordo sottoscritto diventerà vincolante.

Questo significa che se uno dei due dovesse successivamente violare gli impegni assunti, l’altro potrà rivolgersi al giudice per ottenere ciò che gli spetta ed eventualmente richiedere anche il risarcimento dei danni provocati dall’inadempimento.

I conviventi potranno anche prevedere nel contratto di convivenza l’impegno all’assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica ed anche la designazione del convivente ad amministratore di sostegno.

I contratti di convivenza, comunque, non sono mai “definitivi”: possono essere modificati o risolti in qualsiasi momento, con un successivo accordo che regolamenta in maniera diversa i rapporti, purché si rispetti sempre il requisito della forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità.

Ricordiamo inoltre, che il diritto agli alimenti spetterà, se sussistono i requisiti di bisogno, al convivente anche nei casi in cui non fosse stato stipulato alcun contratto di convivenza.

Un contratto di convivenza dura quanto il rapporto di convivenza che ne costituisce la base. Se la convivenza di interrompe, il contratto si risolve, cioè cessa di produrre effetti per il futuro.

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