Proprietà dei depositi su conto corrente cointestato
La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.
Il predetto principio di diritto è stato di recente affermato dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019.
Secondo la pronuncia della Suprema Corte, i cointestatari del conto corrente (e del dossier titoli) possono disporre dei beni autonomamente l’uno dall’altro, ma il denaro ed i titoli restano di proprietà solamente di colui che ha aperto il conto corrente stipulando con la banca il relativo contratto.