L’effetto dell’emergenza Covid-19 sui contratti di trasporto, viaggio e soggiorno
L’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 stabilisce che a causa dell’emergenza Covid-19 per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, possa applicarsi l’art. 1463 c.c. che prevede la risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente obbligo di restituzione del prezzo pagato.
La norma vale per tutti i cittadini residenti in Italia, poiché rientrano nella categoria prevista dal comma 1 lett. b) del decreto: “soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio”. Infatti, l’art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
L’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha, inoltre, esteso l’applicazione della norma sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta anche ai contratti di soggiorno.
L’art. 28 del D.L. 9/2020 prevede che il contraente/acquirente debba (ma la disposizione non chiarisce se il termine è decadenziale) entro trenta giorni dall’acquisto presentare domanda di rimborso.
Nei successivi quindici giorni il contraente/venditore dovrà effettuare il rimborso od emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Per i contratti di soggiorno invece, il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede solamente all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le norme sono solo in apparenza chiare e lasciano molti dubbi interpretativi ed applicativi soprattutto per quanto riguarda le obbligazioni delle agenzie di viaggio.