La tutela risarcitoria per la rottura della convivenza

La convivenza more uxorio, a differenza del fidanzamento, è caratterizzata da una stabile e duratura comunanza di vita ed affetti che ricalca la struttura essenziale della famiglia fondata sul matrimonio: una vera e propria formazione  sociale volta a favorire lo sviluppo e la piena realizzazione della persona, contemplata dall’art 2 della Cost., fondata sulla solidarietà reciproca.

Detto ciò, l’attenzione va posta sulla risarcibilità del danno patrimoniale e non, conseguente alla cessazione della convivenza more uxorio per abbandono del partner.

Va detto, innanzitutto, che nessun danno può essere risarcito per la cosiddetta “perdita di un amore”, allorché questa consegue alla decisione, libera, di porre fine ad una relazione sentimentale che, ancorché adottata senza giustificato motivo, non potrebbe essere considerata antigiuridica e pertanto non potrà mai essere produttiva di danni ingiusti.

Tuttavia, è configurabile anche all’interno delle unioni di fatto la violazione dei diritti fondamentali della persona.

In tale contesto, non possiamo non rilevare allora che anche nello svolgersi dei rapporti tra i membri di una comunità familiare formatasi fuori dal matrimonio, e dunque all’interno di una unione di fatto, purchè caratterizzata da serietà e stabilità, si possa ricevere quella stessa tutela accordata ai componenti della famiglia legittima.

I suddetti principi, dunque, potrebbero costituire il fondamento per un’azione risarcitoria nella ipotesi in cui uno dei conviventi sia lasciato, del tutto immotivatamente, dal partner ponendo fine ad una relazione sentimentale attraverso comportamenti che colpevolmente abbiano provocato nell’altro gravi sofferenze.

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