La nullità dell’iscrizione ipotecaria

L’agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare se l’importo delle cartelle esattoriali è maggiore di 120.000 euro. Comunque, l’espropriazione non può avvenire per l’immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Tuttavia, l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca sull’immobile  e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Inoltre, se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

L’agente della riscossione è comunque tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca.

Con la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria viene avviato un contraddittorio endoprocedimentale per consentire al debitore, nel termine di trenta giorni, di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

L’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale, cioè l’omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Cfr., Cass. Civ. Sez. V Sent., 26/02/2019, n. 5577).

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