Il rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica

Il D. Lgs. 68/2011 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. All’utente spetta, quindi, il rimborso del tributo pagato.

L’addizionale all’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L’aliquota pagata in bolletta variava da provincia a provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l’addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un utente può aver sostenuto è di circa € 27.000 all’anno/POD.

Riguardo ai rimborsi, un primo orientamento della Corte di Cassazione riteneva che il consumatore finale, sul quale viene ad incidere il peso economico finale del tributo, poteva chiedere ed ottenere direttamente dall’Agenzia delle Dogane il rimborso delle accise indebitamente pagate.

Un secondo e più recente orientamento della Corte di Cassazione afferma, invece, che il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato spetta al fornitore e non al consumatore. Secondo la Cassazione il rapporto tributario dunque esiste tra Amministrazione finanziaria e fornitore (Enel, Edison, ecc.), non anche tra Amministrazione e utente finale.

Tuttavia, il tributo – non dovuto –  è stato pagato dall’utente finale.

Pertanto, cosa potrà fare il consumatore, persona fisica o azienda, per ottenere quanto indebitamente pagato?

Con la sentenza n. 27099 del 23/10.2019 la quinta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo per il rimborso con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito – che si prescrive in dieci anni –  e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria  e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.

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