Il diritto all’oblio tra news, fake news e social network

Il diritto all’oblio tutela l’individuo dalla diffusione di notizie concernenti precedenti pregiudizievoli che lo riguardano e costituisce un aspetto del diritto all’identità personale.

Il diritto all’oblio è riconosciuto, in certa misura, anche alle persone giuridiche e più in generale alle imprese.

Principalmente i dati soggetti a tutela sono le vicende personali e la vita privata dell’individuo con particolare riguardo ai precedenti giudiziari.

Non è legittimo, infatti, diffondere informazioni, soprattutto se riferite al passato, anche se prossimo, suscettibili di arrecare un danno ingiusto alla persona od ai suoi familiari, salvo che si tratti di fatti di cronaca e sempre che  in questi casi la notizia del fatto sia pari all’importanza dell’evento anche in riferimento al tempo trascorso dall’accaduto.

Il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Oggi il GDPR, Regolamento generale sulla protezione dei dati, in vigore da Maggio 2018, regola il diritto all’oblio, agli articoli 17, 21 e 22.

La legge prevede inoltre il diritto di opposizione dell’interessato, uno strumento di tutela davvero importante. La richiesta dell’interessato deve essere legittimamente motivata e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell’opponente, inclusa quella di azione in giudizio.

Come diritto collegabile e strettamente connesso alla cancellazione permanente dei dati vi è l’art. 16, diritto di rettifica,  l’interessato ha diritto ad ottenere l’integrazione e la rettifica dei propri dati personali.

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