Cimiteri: l’area e la cappella si possono usucapire.

Il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare al di sopra o al di sotto di un’area cimiteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, costituisce un diritto reale suscettibile di possesso, e si esercita con l’edificazione e la successiva disponibilità della cappella cimiteriale.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 467 del 10 gennaio 2019, ha risolto il problema concernente l’individuazione del regime giuridico applicabile alla costruzione di cappelle gentilizie o familiari realizzate all’interno delle aree cimiteriali stabilendo che una volta data ai privati in concessione tale area è suscettibile di usucapione.

La Corte ha confermato l’assunto secondo cui il diritto sul sepolcro, trovando origine nella concessione da parte della P.A., fa sì che in capo al privato concessionario si costituisca un diritto soggettivo perfetto di natura reale particolare, assimilabile al diritto di superficie ed, in quanto tale, alienabile, prescrivibile, espropriabile, suscettibile di possesso, a condizione che la disponibilità dell’area sia stata data al privato con concessione amministrativa, in mancanza della quale l’area non può ritenersi suscettibile di diritti in favore di terzi né di possesso ad usucapionem.

Nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa) e, perciò, opponibile agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie. Questo diritto si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero impongano o consiglino alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione.

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