Superbonus 110% sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto Rilancio 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha disciplinato due istituti di notevole importanza per le imprese ed i contribuenti che vogliano intraprendere interventi di efficientamento energetico e/o di miglioramento della classe sismica di un immobile: lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Si tratta di due istituti alternativi alla classica detrazione IRPEF/IRES (introdotta dalla Legge n. 449/1997) nelle quote previste dalle varie forme di agevolazione fiscale, da ripartire in più rate annuali di pari importo e per la durata di 5 anni (bonus ordinari) o 10 anni (superbonus 110%).

Lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura consiste nell’abbattimento del prezzo che il contribuente dovrà corrispondere all’impresa esecutrice.

Tale operazione avviene, concretamente, con l’applicazione, da parte dell’impresa, di uno sconto sul corrispettivo dovuto pari alla detrazione riconosciuta per lo specifico intervento e  fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto all’impresa, anticipato dal soggetto che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà, per l’impresa, di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ne consegue che, tramite lo sconto in fattura, l’impresa esecutrice degli interventi non fa altro che anticipare la spesa detraibile nella misura coincidente con la percentuale del bonus applicabile; l’impresa stessa ha inoltre facoltà di cedere detto credito alle banche o ad altri intermediari finanziari.

La cessione del credito

La cessione del credito implica una vera e propria cessione della detrazione fiscale, ad opera del contribuente, nei confronti di un terzo soggetto.

Più in particolare, la cessione del credito può avvenire o nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure nei confronti di altri soggetti, anche soggetti privati (inclusi i lavoratori autonomi), società o enti. Anche in favore degli “istituti di credito” e degli altri intermediari finanziari.

È altresì riconosciuta la possibilità che il credito venga ulteriormente ceduto da parte del primo cessionario.

Tale cessione, a norma dell’art. 122 d.l. n 34/2020, può avere luogo senza limitazione ai soli soggetti collegati al rapporto da cui scaturisce l’originaria detrazione ovvero a soggetti che abbiano avuto un ruolo o una funzione all’interno del processo edilizio che ha consentito la riqualificazione dell’immobile esistente (Circolare Agenzia Entrate 24/e 8 agosto 2020 “persone fisiche, anche esercenti di attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti”), il limite non si applica per le cessioni nei confronti di banche o intermediari finanziari.

L’espansione dell’ambito soggettivo e oggettivo della possibile circolazione del credito corrispondente al beneficio fiscale determina non poche ripercussioni in ordine alla possibilità che i soggetti cessionari specificati dalla stessa normativa, possano assumere senza limiti tale ruolo di interposizione/intermediazione nella circolazione degli stessi crediti, o se, invece, si configurino preclusioni all’esercizio di tale attività in forma professionale e continuativa.

E’ noto che la cessione del credito determina, nella rispettiva veste di cedente e cessionario, la possibilità, per il primo, di monetizzare immediatamente il valore della detrazione, per il cessionario, l’opportunità di acquistare il credito ad un prezzo scontato rispetto al suo valore nominale.

Limiti alla cessione del credito

La previsione normativa della possibilità di cessione del credito ad  “altri soggetti” non meglio specificati potrebbe comportare la nascita di dubbi rispetto alla preclusione dettata dall’art. 106 Testo Unico Bancario secondo cui: “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.”.

L’attività di interposizione e successiva cessione di crediti d’imposta, laddove esercitata in forma non occasionale, ma professionale, può essere esercitata solo da: a) fornitori finali, imprese o professionisti, che hanno effettuato l’intervento o la prestazione e sono pertanto in rapporto diretto con il beneficiario della detrazione; b) banche e intermediari finanziari autorizzati.

Diversamente, lo svolgimento di tale attività in forma professionale richiede l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari previa autorizzazione della Banca d’Italia ex art. 106 Testo Unico Bancario.

Difficoltà e soluzioni

La cessione del credito è un’alternativa praticabile sia da coloro che non intendono anticipare le somme per effettuare i lavori, sia dai contribuenti forfettari (i quali applicano un regime fiscale con imposta sostitutiva, senza possibilità di detrazioni).

Lo sconto in fattura coinvolge, sin dal principio, il contribuente e l’impresa chiamata a praticare lo sconto; la cessione del credito vede come interlocutori, da un lato il contribuente e dall’altro intermediari finanziari o altri soggetti collegati all’operazione.

La procedura che viene a delinearsi potrebbe risultare farraginosa e complessa da gestire sotto il profilo burocratico e contrattuale.

Per questo motivo, cresce sempre più il numero delle imprese e di contribuenti, che, alle prese con la gestione di pratiche Superbonus, hanno la necessità di affidarsi a studi professionali in grado di gestire queste operazioni oltre che dal punto di vista economico-fiscale anche, e soprattutto, dal punto di vista prettamente legale.

Infatti, un intervento edilizio effettuato con il Superbonus presuppone una molteplicità di rapporti giuridici tra i soggetti interessati all’operazione (il rapporto tra contribuente/committente, condominio ed impresa affidataria/appaltatrice; il rapporto tra quest’ultima ed una o più imprese subappaltatrici e/o fornitori; ed infine, non da ultimo, il rapporto tra le imprese interessate e gli intermediari finanziari).

Ne consegue che diventa pressoché indispensabile, al fine di non incorrere in errori in grado di pregiudicare l’accesso ai benefici previsti per legge, la necessità per un’impresa di munirsi di un’attenta regìa qualificata, di tipo legale, che esplichi, altresì, una funzione di monitoraggio della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per legge.

Si consideri, infatti, che ad oggi esistono diverse strade giuridicamente percorribili per l’impresa che si appresta ad entrare nelle logiche proprie del Superbonus. Ad esempio, l’impresa può assumere la veste di semplice impresa appaltatrice o di general contractor o, ancora, come eventuale impresa subappaltatrice o di mera fornitrice di materiali.

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