La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria

La legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli – Bianco) ha modificato il fondamento giuridico della responsabilità del medico distinguendo tra responsabilità della struttura sanitaria, che resta di natura contrattuale e la responsabilità del medico esercente presso la struttura sanitaria che diviene di natura extracontrattuale, salvo ove egli abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta direttamente con il paziente.

Tale scissione incide sulla ripartizione dell’onere della prova in capo al danneggiato.

Sotto il profilo probatorio, in tema di responsabilità contrattuale del medico (così com’anche della struttura sanitaria) il paziente deve provare la esistenza del contratto (o il contatto sociale qualificato, ad esempio il ricovero in ospedale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, indicando le inadempienze astrattamente idonee a provocare  il danno lamentato, restando poi a carico del medico libero professionista (o della struttura sanitaria) l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso. Il paziente ha, dunque, solo l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile.

Diversamente, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale del medico (dipendente di struttura sanitaria) il danneggiato sarà tenuto a dare prova di tutti gli elementi tipici della responsabilità ex art. 2043 c.c. e dunque della negligenza medica, del nesso di causa con il danno subito, nonché del dolo o della colpa, secondo le regole proprie della responsabilità extracontrattuale.

La procedura per ottenere il risarcimento

L’azione di risarcimento è sottoposta a prescrizione decennale, in caso di responsabilità contrattuale e quinquennale, in caso di responsabilità extracontrattuale. Il termine decorre da quando si è verificato l’evento, ovvero, dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo.

È necessario, quindi, che il danneggiato, innanzitutto, invii al medico o alla struttura sanitaria, con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, una richiesta di risarcimento (atto di costituzione in mora) anche al fine di interrompere i termini di prescrizione.

Le novità della legge Gelli – Bianco hanno altresì investito la procedura per ottenere il risarcimento del danno, che a seguito della riforma, per finalità deflattive, prevede una prima fase obbligatoria, a pena di improcedibilità, a scelta tra la mediazione, previsto dal D.Lgs. 28/2010, o la cd. consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696 bis c.p.c). Il giudizio di risarcimento innanzi l’Autorità Giudiziaria non può essere iniziato se prima non viene svola la mediazione o l’a procedura di accertamento tecnico preventivo.

Il procedimento di mediazione, secondo i dati statistici del Ministero della Giustizia, non si è rivelato uno strumento idoneo per la definizione delle controversie in materia di responsabilità medica, registrandosi un elevato numero di procedimenti di mediazione definiti senza un accordo tra le parti; diversamente dal procedimento di consulenza tecnica preventiva, nell’ambito del quale si sono registrati un maggiore numero di accordi di conciliazione. 

Il procedimento di consulenza tecnica preventiva prevede che la parte danneggiata si rivolga al Tribunale per chiedere la nomina di un medico legale e di un medico specialista perché accerti e quantifichi il danno subito. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. 

L’art. 8, L. 24/2017 prevede espressamente che il deposito della consulenza tecnica deve avvenire nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c., altrimenti la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata. 

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