Il Superbonus del 110% per gli interventi sugli immobili

Il Decreto Legge n. 34/2020 convertito dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020  (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un’agevolazione fiscale denominata Superbonus che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, adeguamenti antisismici o relativi all’installazione di impianti fotovoltaici.

Gli interventi previsti dall’art. 119 vengono distinti in “trainanti” e “trainati”.

Gli interventi “trainanti” sono quelli inerenti l’efficientamento energetico sull’involucro dell’edificio, gli impianti di climatizzazione e impianto e la riduzione del rischio sismico e possono essere realizzati in maniera indipendente.

Gli interventi “trainati” sono gli interventi di per i quali già è previsto l’Ecobonus, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di sistemi di accumulo e l’installazione di colonnine di ricarica mezzi elettrici e possono essere realizzati, per beneficiare della detrazione nella misura del 110 per cento, solo unitamente ad uno o più degli interventi “trainanti”.

In particolare, l’articolo 119 del citato decreto, nell’incrementare l’aliquota di detrazione spettante, specifica le tipologie, i requisiti tecnici, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Ai fini dell’accesso alla detrazione del 110 per cento gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, nel loro complesso, devono assicurare  il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

I beneficiari

Tra i soggetti beneficiari, la nuova normativa di favore elenca le persone fisiche, i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche nonché le comunità energetiche rinnovabili.

Il complesso normativo del c.d. Superbonus si affianca a quelle disposizioni già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

Rispetto alle precedenti agevolazioni fiscali che prevedevano una detrazione tra il 50% e fino all’80% da ripartire in quote in 10 anni, il Decreto Rilancio innalza la percentuale al 110% e ripartisce la detrazione in 5 anni.

L’applicazione dell’aliquota agevolativa deve essere fatta secondo il principio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (cioè alla data di ultimazione della prestazione corrisposte) per quanto riguarda le imprese e le società.

Tutte le agevolazioni di cui sopra, consentono al soggetto beneficiario di recuperare le spese sostenute per i suddetti interventi mediante, in primo luogo, la detrazione diretta che è pari al 110 % e, comunque, non oltre i tetti di spesa previsti dalla legge.

Una volta calcolata la quota di competenza dell’anno della detrazione, se le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo.

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Lo sconto in fattura

Il Decreto Rilancio ha introdotto, all’art. 121, un’importantissima novità che consente ai richiedenti che effettuano, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione, di optare in luogo della detrazione diretta, alternativamente per il c.d. sconto in fattura e/o la cessione del credito.

Tale opzione potrà esercitata dai medesimi, in presenza dei relativi presupposti, a partire dal 15 ottobre 2020 mediante una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi e relativo all’intervento agevolativo effettuato.

In tal caso, il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il fornitore ha, altresì, la facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Occorre chiare che, a differenza della detrazione diretta, tale opzione lascia il beneficio del 110% al fornitore e non più al soggetto privato che ha commissionato i lavori.

È altresì importante sapere che lo sconto in fattura può essere concesso in modo parziale dal fornitore.

In questo caso il soggetto privato può comunque beneficiare della detrazione diretta per la quota che ha effettivamente pagato.

La cessione del credito

Quanto alla seconda opzione, essa consiste nella cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successive cessioni.

Il credito può essere ceduto anche ad un Fondo con la formula “pro-soluto”, vale a dire che il Fondo si prende l’onere ed i rischi dell’eventuale disconoscimento del credito da parte dell’amministrazione finanziaria

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e l’eventuale eccedenza non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, di istituti di credito e intermediari finanziari.

Anche tali soggetti possono a loro volta usufruire della facoltà di successive cessioni.

Il credito può essere ceduto anche ad un fondo con la formula “pro-soluto”, vale a dire che il Fondo si prende l’onere ed i rischi dell’eventuale disconoscimento del credito da parte dell’amministrazione finanziaria

Il Decreto Rilancio prevede che, ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, sarà necessario acquisire (per la cessione o lo sconto in fattura) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus e/o l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La richiesta può essere inoltrata, anche, avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; tale soluzione alleggerisce il soggetto privato degli aspetti più burocratici della compilazione e gestione dalla domanda.

I professionisti di Bisconti Avvocati che si occupano di fiscalità immobiliare potranno assistervi per individuare la soluzione ottimale riferita al caso concreto, assistendovi nella fase istruttoria, nella fase di esecuzione dei lavori e fino all’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

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