Il patto di famiglia per passare l’azienda ai figli

Il trasferimento di un’azienda o di quote societarie ai figli è uno dei passaggi più delicati nella vita di un imprenditore. Farlo nel momento sbagliato, senza gli strumenti giusti, può generare conflitti tra eredi capaci di distruggere in pochi mesi quello che una famiglia ha costruito in decenni. Il patto di famiglia, introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, risponde esattamente a questo problema: consente all’imprenditore di decidere, in vita e con effetti certi, a chi trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie, neutralizzando in anticipo le pretese successorie degli altri familiari. Non è uno strumento semplice né privo di insidie. Questo articolo esamina il funzionamento del patto di famiglia, la sua struttura negoziale, il regime tributario aggiornato alla riforma del 2024 e le criticità operative che più frequentemente si manifestano nella prassi.

Dal divieto dei patti successori a uno strumento dedicato

Il punto di partenza, per capire perché il patto di famiglia esiste, è l’art. 458 c.c., che vieta qualsiasi accordo con cui si dispone della propria successione o di quella altrui prima che si apra. Il legislatore del codice civile del 1942 aveva costruito questo divieto per proteggere la libertà testamentaria e prevenire accordi speculativi sulla morte altrui. Il problema è che questo stesso divieto rendeva impossibile pianificare in modo stabile il passaggio di un’impresa di famiglia.

Per decenni, le soluzioni erano tutte precarie: donazioni d’azienda soggette a collazione e riduzione, patti parasociali revocabili, holding di famiglia con effetti incerti. Ogni strumento lasciava aperta la possibilità che, alla morte del disponente, i legittimari rimasti fuori impugnassero i trasferimenti già avvenuti, mettendo a rischio la continuità aziendale.

La legge del 2006 ha introdotto gli artt. 768-bis ss. c.c. creando un’eccezione espressa al divieto dell’art. 458. Il patto di famiglia non è, tecnicamente, un patto successorio: è un contratto tra vivi, con effetti immediati, che però produce una stabilizzazione definitiva del trasferimento. Chi partecipa al patto e riceve la liquidazione della propria quota di legittima rinuncia a qualsiasi pretesa futura su quei beni, anche se il valore dell’azienda cresce nel tempo. È questo l’elemento che lo distingue da una semplice donazione.

Chi deve partecipare e perché la plurilateralità è essenziale

Il patto di famiglia non è un contratto bilaterale tra genitore e figlio. La legge impone la partecipazione necessaria di tutti i soggetti che, al momento della stipula, sarebbero legittimari del disponente se questi morisse in quel momento. Questo significa che il coniuge, gli altri figli non assegnatari e, in certi casi, i discendenti di figli premorenti devono essere presenti all’atto.

L’assenza di anche uno solo di questi soggetti determina la nullità del patto, non una semplice annullabilità. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione restrittiva: non si tratta di un vizio sanabile, ma di un difetto strutturale che priva l’atto di qualsiasi effetto.

La ratio di questa scelta legislativa è chiara: l’effetto stabilizzante del patto funziona solo se tutti i potenziali legittimari vi hanno acconsentito e hanno ricevuto (o vi hanno espressamente rinunciato) la liquidazione della loro quota. Se qualcuno resta fuori, resta anche la possibilità di future contestazioni.

Sul piano pratico, questo requisito crea non pochi problemi. L’individuazione dei legittimari al momento dell’atto richiede un’analisi attenta dello stato civile del disponente. Se il disponente è divorziato e ha figli da matrimoni diversi, tutti devono partecipare. Se ha riconosciuto figli naturali, anche questi rientrano nel novero. La verifica preventiva della platea dei partecipanti è una delle operazioni più delicate affidate al notaio rogante.

Oggetto del trasferimento e forma dell’atto

L’oggetto del patto di famiglia è circoscritto: può riguardare solo un’azienda o partecipazioni societarie detenute dall’imprenditore. Non si possono trasferire con questo strumento beni immobili generici, polizze assicurative o altri cespiti patrimoniali non riconducibili all’attività d’impresa. Questa limitazione oggettiva è coerente con la finalità dell’istituto, che è il mantenimento della continuità aziendale, non una pianificazione patrimoniale generica.

La forma richiesta è l’atto pubblico ricevuto da notaio, a pena di nullità. Non è ammessa alcuna forma alternativa, nemmeno la scrittura privata autenticata. Il notaio svolge un ruolo fondamentale non solo sul piano formale: deve verificare la capacità del disponente, l’identità e la completezza dei partecipanti, la correttezza della valutazione dell’azienda trasferita e la liceità delle clausole inserite.

Quanto alla valutazione dell’azienda, la legge non impone un metodo specifico, ma nella prassi notarile si ricorre quasi sempre a una perizia redatta da un esperto indipendente. Il valore dell’azienda determina l’entità della liquidazione spettante ai legittimari non assegnatari: se la perizia è sottostimata, il patto può essere impugnato per lesione. Se è sovrastimata, il costo della liquidazione può rendere l’operazione economicamente insostenibile per l’assegnatario.

La posizione dei legittimari che non ricevono l’azienda

I legittimari non assegnatari hanno diritto alla liquidazione della propria quota di legittima calcolata sul valore dell’azienda trasferita. Questa liquidazione può essere corrisposta dall’assegnatario, dal disponente o anche tramite beni in natura, se tutti i partecipanti concordano.

Il punto critico è che, una volta ricevuta la liquidazione e firmato il patto, questi soggetti rinunciano definitivamente a qualsiasi pretesa su quell’azienda nella futura successione. La liquidazione ricevuta viene imputata alla quota di legittima e non è soggetta a collazione o riduzione. È questa irrevocabilità che rende il patto uno strumento di pianificazione efficace, ma è anche la ragione per cui i partecipanti devono essere pienamente consapevoli di ciò a cui rinunciano.

Esiste però un problema che la legge non ha risolto in modo soddisfacente: cosa succede ai legittimari sopravvenuti? Se dopo la stipula del patto nasce un altro figlio del disponente, o se un figlio premorto lascia discendenti che acquistano la qualità di legittimari, questi soggetti non erano presenti all’atto e non hanno ricevuto alcuna liquidazione. L’art. 768-sexies c.c. prevede che questi possano chiedere, alla morte del disponente, il pagamento della loro quota di legittima ai beneficiari del patto, con una liquidazione in denaro o in natura. Non è una soluzione elegante, ma è l’unica che il legislatore ha previsto.

Il regime fiscale aggiornato dopo il decreto del 2024

La questione fiscale è quella che negli ultimi anni ha generato più contenzioso e più incertezza tra i professionisti. L’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990) prevede un’esenzione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti d’azienda o di partecipazioni societarie che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo dell’impresa ai sensi dell’art. 2359 c.c. L’esenzione è subordinata al mantenimento del controllo per almeno cinque anni.

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha riformato la disciplina del tributo successorio, ha introdotto alcune modifiche rilevanti. La nuova normativa differenzia più nettamente il trattamento delle aziende individuali, delle quote di S.r.l. e delle partecipazioni in società di capitali quotate. Ha anche esteso il perimetro dell’esenzione alle partecipazioni in società con sede in altri Stati UE o dello Spazio Economico Europeo, a condizione che rispettino requisiti analoghi a quelli previsti per le società italiane. L’eliminazione del requisito dell’esercizio effettivo di un’attività d’impresa come condizione per l’esenzione, nella versione ante-riforma oggetto di contenzioso, ha semplificato alcune situazioni pratiche, pur non eliminando la necessità di verificare la sussistenza del controllo.

Due sentenze della Quinta Sezione della Corte di Cassazione hanno radicalmente cambiato il quadro fiscale del patto di famiglia, e i loro effetti si avvertono ancora.

La prima è la sentenza n. 29506 del 2020. La Cassazione ha stabilito che la liquidazione corrisposta ai legittimari non assegnatari, pur essendo prevista dalla legge come obbligazione dell’assegnatario, deve essere qualificata fiscalmente come donazione indiretta del disponente. Ne consegue che l’imposta di donazione si applica anche a questa liquidazione, con aliquota del 4% (linea retta) e franchigia di un milione di euro per ciascun legittimario. Prima di questa sentenza, la posizione prevalente era che la liquidazione fosse un semplice trasferimento tra privati, con trattamento fiscale diverso. Il ribaltamento ha avuto conseguenze pratiche immediate: molte operazioni programmate devono essere riviste alla luce di un costo fiscale aggiuntivo che in passato non veniva considerato.

La seconda è la sentenza n. 6591 del 2021, che riguarda l’esenzione fiscale. La Cassazione ha negato l’esenzione in un caso in cui l’imprenditore aveva trasferito quote societarie a più figli in parti uguali, con la conseguenza che nessuno di loro acquisiva singolarmente il controllo ex art. 2359 c.c. Il fatto che i figli avessero poi stipulato un patto parasociale per esercitare il controllo congiuntamente è stato considerato irrilevante ai fini fiscali: l’esenzione presuppone che il controllo sia acquisito dal singolo beneficiario in forza del trasferimento stesso, non attraverso accordi successivi. Chi pianifica un trasferimento a più figli deve tenere conto di questa interpretazione e strutturare l’operazione in modo che almeno uno degli assegnatari raggiunga la soglia di controllo.

Le criticità operative che emergono nella prassi

Nonostante la sua utilità, il patto di famiglia viene ancora poco utilizzato rispetto alle sue potenzialità. Alcune delle ragioni sono di ordine pratico e meritano attenzione.

La valutazione dell’azienda è il nodo più frequente. Un valore basso avvantaggia l’assegnatario ma espone al rischio di impugnazione; un valore alto aumenta il costo della liquidazione. In assenza di accordo, l’operazione spesso si arena prima ancora di arrivare dal notaio.

La revocabilità è un’altra questione controversa. Il patto può essere sciolto o modificato con un nuovo accordo tra le stesse parti che lo hanno stipulato: non basta la volontà del solo disponente. Questa rigidità è coerente con la logica dello strumento, ma nella pratica rende difficile adeguare il patto a cambiamenti sopravvenuti nella struttura aziendale o nella composizione familiare.

C’è poi il problema della liquidazione in natura. Quando l’assegnatario non ha liquidità sufficiente a pagare la quota dei fratelli in denaro, si può prevedere il trasferimento di altri beni. Ma questo richiede accordo su quali beni, su come valutarli e, spesso, su implicazioni fiscali aggiuntive che rendono l’operazione più complessa.

Infine, il coordinamento con altri strumenti di pianificazione – trust, holding di famiglia, polizze vita – richiede un’analisi attenta per evitare che le soluzioni si contraddicano o generino effetti fiscali indesiderati. Non esiste una formula universale: ogni struttura familiare e aziendale richiede una soluzione su misura.

Le tematiche esaminate in questo articolo evidenziano quanto il patto di famiglia sia uno strumento giuridico sofisticato, capace di garantire stabilità e certezza nel passaggio generazionale dell’impresa, ma al tempo stesso esposto a criticità operative e interpretazioni giurisprudenziali che ne complicano l’utilizzo pratico. Le sentenze della Cassazione del 2020 e del 2021, insieme alla riforma fiscale del 2024, hanno ridisegnato il quadro di riferimento in modo significativo.

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