Ripetizione dell'indebito

Addebiti bancari illegittimi: è ammissibile la ripetizione dell’indebito?

In esecuzione di un rapporto contrattuale banca/correntista, ove si riscontri un addebito di interessi non dovuti a carico del correntista, è legittimo che quest’ultimo possa proporre un’azione di ripetizione dell’indebito per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto.

Tale principio è stato oggetto della decisione ottenuta dal Tribunale Imerese (sentenza  del 23 gennaio 2024) nella causa che ha visto lo Studio Bisconti Avvocati in difesa della società Cliente (di seguito “Società” o “correntista”) contro uno dei maggiori istituti di credito italiani.

I fatti di causa

La Società, titolare di quattro conti correnti, contestava alla Banca un illegittimo addebito su questi rapporti bancari di somme non dovute, originate dall’applicazione di «interessi debitori», incluse spese e commissioni, in mancanza di un precedente e valido accordo tra le parti.

Pertanto la Società chiamava in giudizio la Banca, denunciando delle profonde criticità di condotta al momento del conteggio delle somme dovute, da cui si evinceva un «passaggio a sofferenza» su due dei conti correnti e quindi un saldo in negativo a sfavore della Società.

Di conseguenza la correntista chiedeva al Giudice:

Dal canto suo però la Banca, sicura della legittimità della sua condotta, contestava le richieste della Società, ritenendole infondate, proprio in virtù di una previa accettazione delle condizioni contrattuali previste nell’accordo, che includevano:

Dati questi presupposti, il giudice nomina un CTU allo scopo di ricostruire la situazione contabile reale e complessiva della correntista, per escludere dal conteggio somme debitorie non dovute.

Infatti, il riscontro di un possibile computo errato da parte della Banca, ha implicato una segnalazione della Società alla Centrale Rischi, nonostante il saldo verso la Banca fosse, come si vedrà qui di seguito, a credito e non a debito.

Accertamento saldo e ripetizione dell’indebito

Il CTU ha analizzato nel dettaglio i rapporti bancari della Società, in applicazione di specifici criteri che vedono

«l’esclusione di qualsiasi capitalizzazione delle competenze per l’intera durata del rapporto, in quanto non vi è prova che la banca si sia adeguata, anche successivamente, alla delibera CIRC del 9.2.2000» (che verte su «modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi scaduti» su operazioni bancarie e finanziarie).

Dall’operazione contabile effettuata,  si è accertato  un  saldo positivo finale a favore della Società, per quasi 100.000 euro e non già un saldo negativo per oltre 200.000 euro come ritenuto dalla Banca.

La domanda di ripetizione dell’indebito

La cosiddetta «azione di ripetizione dell’indebito» (art.2033 c.c.) è  un’azione a cui può ricorrere un soggetto per la restituzione di un pagamento non dovuto (interessi e frutti inclusi), per effetto di una riscossione ingiustificata o addebito illegittimo dell’istituto di credito, cagionando a tal riguardo un danno al soggetto stesso.

L’azione di ripetizione dell’indebito si può avviare solo se il rapporto bancario risulta estinto o in sofferenza (quindi chiusura del conto su recesso della banca).

Nell’azione  di ripetizione dell’indebito chi si deve assumere l’onere della prova e con quali strumenti?

Oneri del correntista in giudizio

In riferimento anche al caso di specie, è il correntista stesso che, agendo in giudizio, deve produrre i documenti  a dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Pertanto la Società, e in generale il soggetto interessato, deve presentare:

Il Tribunale, esaminati i documenti prodotti dalla Società e all’esito della perizia tecnico-contabile,  ha ritenuto ammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti della Banca, in quanto è stato accertato che i «rapporti bancari stipulati tra le parti, in oggi estinti, recano un complessivo saldo a favore del correntista».

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