La responsabilità dei soci nella S.r.l.

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione del 2025 hanno consolidato l’interpretazione dell’art. 2476, comma 8, c.c., delineando con maggiore precisione i confini della responsabilità solidale del socio non amministratore di società a responsabilità limitata. Si tratta di una disciplina peculiare, introdotta dalla riforma del 2003 e priva di equivalenti nel modello della società per azioni, che risponde all’esigenza di bilanciare i maggiori poteri riconosciuti al socio di S.r.l. con una correlativa responsabilità per gli atti gestori dannosi. Il tema assume particolare rilevanza pratica considerando che la S.r.l. rappresenta la forma societaria più diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, con oltre 1,5 milioni di società attive.

L’analisi che segue esamina i presupposti, oggettivi e soggettivi, della responsabilità del socio, le condotte rilevanti, il requisito dell’intenzionalità, nonché le figure dell’amministratore di fatto e del socio tiranno, con particolare attenzione ai profili applicativi emersi dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.

La trasformazione della S.r.l. dopo la riforma del 2003

Prima della riforma attuata con il D.Lgs. 6/2003, la società a responsabilità limitata poteva definirsi una sorta di “mini-S.p.a.”, caratterizzata da una normativa ricca di rinvii alla disciplina della società per azioni e correlativamente povera di norme autonome. La riforma ha invece operato una profonda trasformazione strutturale, allontanando il modello della S.r.l. da quello azionario per avvicinarlo decisamente al tipo delle società di persone.

La dottrina ha efficacemente descritto la S.r.l. riformata come una “società di persone a responsabilità limitata”, evidenziando come la centralità del socio costituisca il tratto distintivo del nuovo modello normativo. Il legislatore ha inteso valorizzare la rilevanza della persona del socio, riconoscendogli ampi poteri di ispezione e controllo dell’attività gestoria, nonché la possibilità di attribuirgli, tramite l’atto costitutivo, particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società (art. 2468, comma 3, c.c.).

Tale “personalizzazione” della S.r.l. ha determinato un deciso avvicinamento tra le competenze dei soci e quelle degli amministratori, fino a configurare quella che parte della dottrina ha definito una “concorrenza gestionale” tra i due organi. Si è parlato, al riguardo, di correlazione tra potere e responsabilità: all’ampliamento dei poteri del socio corrisponde l’eventualità che questi possa concorrere con l’amministratore nella responsabilità per i danni derivanti dalla gestione sociale.

Il fondamento normativo: l’art. 2476, comma 8, c.c.

L’art. 2476, comma 8, c.c. stabilisce che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

La norma pone un’eccezione al principio generale di cui all’art. 2462, comma 1, c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tale eccezione trova giustificazione nella constatazione che nella nuova S.r.l. il socio ha un peso assai maggiore che nella precedente, specie in termini di diritti amministrativi. Una maggiore caratterizzazione del ruolo comporta, a determinate condizioni, anche una responsabilità per fatti di gestione.

Il vincolo di solidarietà tra socio e amministratore si fonda non solo sull’importo del danno, ma soprattutto nell’accertato concorso del socio non amministratore in un’attività tipicamente gestoria. La responsabilità del socio ha natura accessoria rispetto a quella dell’amministratore: presuppone, cioè, l’esistenza di una responsabilità in capo all’organo gestorio e si pone su un piano logicamente e cronologicamente distinto.

Le condotte rilevanti: decisione e autorizzazione

La norma individua due modalità attraverso cui il socio può incorrere in responsabilità: la “decisione” e l'”autorizzazione” del compimento di atti dannosi. Per “decisione” deve intendersi la determinazione diretta di un’operazione gestoria, che può avvenire sia nelle forme previste dall’art. 2479 c.c. (decisioni dei soci), sia attraverso l’esercizio di particolari diritti riguardanti l’amministrazione attribuiti al socio dall’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.

L'”autorizzazione” richiama invece una condotta di consenso, assenso o comunque di influenza sulla condotta dell’amministratore, tale da indurlo al compimento dell’atto poi rivelatosi dannoso. La giurisprudenza ha chiarito che il testo normativo non esige che la condotta di decisione e/o autorizzazione sia formalizzata: essa può desumersi tanto dal compimento di atti formali, quanto da manifestazioni di volontà dei soci che abbiano, anche in via di mero fatto, direttamente dato impulso o comunque influenzato l’attività degli amministratori.

Come precisato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22169/2025, ciò che si richiede è un’effettiva influenza sull’attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione di volontà dei soci, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell’assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli.

L’approvazione del bilancio e gli atti non gestori

Un punto di particolare delicatezza riguarda la distinzione tra atti di gestione e atti riservati per legge alla competenza dei soci. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22169/2025, ha chiarito che non rientrano nell’ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l’ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all’adozione della relativa decisione. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 32545/2025.

La mera approvazione del bilancio non costituisce atto di amministrazione della società, trattandosi di attività riservata dalla legge alla competenza dei soci, che essi assumono non uti singuli ma quali componenti dell’organo assembleare. Parimenti, la generica ratifica dell’operato degli amministratori in sede di approvazione dei bilanci non costituisce atto gestorio rilevante ai fini della responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c.

Tale distinzione ha importanti ricadute pratiche: il socio che si limita a partecipare alle assemblee ordinarie, votando l’approvazione dei bilanci e delle delibere di competenza assembleare, non per ciò solo incorre nella responsabilità solidale con gli amministratori, salvo che la sua condotta complessiva riveli un’effettiva ingerenza nelle scelte gestorie attraverso l’autorizzazione o l’induzione al compimento di specifici atti dannosi.

Il requisito dell’intenzionalità: dolo e non colpa

Il legislatore ha qualificato l’elemento soggettivo del comportamento del socio attraverso l’avverbio “intenzionalmente”.

Con l’ordinanza n. 22169/2025, la Corte ha affermato che “l’intenzionale decisione o autorizzazione richiesta dalla norma non può essere intesa come dolo di danno, nel senso che l’intenzionalità dei soci debba essere riferita al danno che sia derivato dall’atto indotto dai soci e compiuto dagli amministratori”. La norma deve invece essere intesa nel senso che “l’intenzionalità del socio abbia direttamente ad oggetto l’atto compiuto dagli amministratori nella consapevolezza della sua antigiuridicità, cosicché questi diviene responsabile del danno arrecato dall’atto compiuto dagli amministratori in ragione del fatto che lo abbia deciso o autorizzato con l’intenzione di orientare in quei termini il loro operato”.

La successiva ordinanza n. 32545/2025 ha ulteriormente precisato che l’intenzionalità richiede “una consapevolezza e una volizione del comportamento, qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza. La Corte ha tuttavia precisato che non è necessario pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare”: ciò che rileva è l’intenzionalità del comportamento di ingerenza, non la previsione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli.

Tale interpretazione esclude che la responsabilità possa fondarsi su comportamenti meramente colposi, quali l’ignoranza, l’inerzia o la noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei poteri ispettivi che la legge gli riconosce. Come precisato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 32545/2025, “estendere il presupposto anche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con l’interpretazione classica dell’avverbio ‘intenzionalmente’, che il legislatore utilizza comunemente per indicare il dolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei pur penetranti poteri ispettivi assicuratigli dalla legge; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle indubbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio stesso”.

Responsabilità del socio e amministratore di fatto

La distinzione tra socio responsabile ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. e amministratore di fatto assume notevole rilevanza pratica. L’amministratore di fatto è colui che, pur privo di formale investitura, esercita in modo continuativo e sistematico le funzioni proprie dell’organo gestorio, assumendone pienamente la responsabilità secondo le regole ordinarie, senza necessità del requisito dell’intenzionalità.

La dottrina ha individuato tre figure di “socio gestore”: il socio gestore “istituzionale”, cui sono attribuiti particolari diritti amministrativi dall’atto costitutivo; il socio gestore “occasionale”, che interviene episodicamente nelle scelte gestorie autorizzando o decidendo specifiche operazioni; il socio amministratore di fatto, che esercita continuativamente le funzioni gestorie sostituendosi all’organo formalmente investito.

Mentre per il socio gestore “occasionale” trova applicazione l’art. 2476, comma 8, c.c. con il requisito dell’intenzionalità, l’amministratore di fatto risponde secondo le regole generali della responsabilità degli amministratori, anche per colpa. La qualificazione concreta dipende dalla valutazione della continuità e sistematicità dell’ingerenza gestoria, che nelle società a ristretta base sociale può risultare di difficile accertamento.

La responsabilità del socio minoritario

Una questione dibattuta riguarda la possibilità di estendere la responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c. ai soci titolari di quote minoritarie, che per definizione non sono in grado di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22169/2025, ha affermato che la titolarità di quote minoritarie non esclude di per sé la responsabilità del socio.

Secondo la Corte, “se assume rilievo ai fini dell’applicazione della norma la condotta commissiva dei soci a cui abbia fatto seguito il compimento, da parte degli amministratori, di un determinato atto indotto avente ad oggetto la gestione della società, allora la responsabilità deve essere attribuita a tutti coloro che abbiano aderito e contribuito a questa condotta, a prescindere dal ‘peso’ della loro partecipazione nell’ambito societario”.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha precisato che la mera partecipazione al voto assembleare con quote marginali, in assenza di altri elementi, non è sufficiente a fondare la responsabilità quando il voto del socio minoritario non avrebbe comunque potuto risultare determinante ai fini del compimento dell’atto e delle conseguenze pregiudizievoli. Ciò che rileva è la volontarietà della condotta, che “supera e assorbe la misura del contributo” del socio al compimento dell’atto dannoso.

La postergazione dei finanziamenti dei soci

Un profilo connesso alla responsabilità del socio riguarda la disciplina della postergazione dei finanziamenti di cui all’art. 2467 c.c. La norma stabilisce che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento di squilibrio patrimoniale della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La giurisprudenza ha chiarito che tale postergazione opera già durante la vita della società, non solo in sede di concorso formale tra creditori.

La violazione della regola di postergazione può determinare la responsabilità degli amministratori che abbiano proceduto al rimborso del finanziamento postergato, nonché del socio che abbia intenzionalmente autorizzato tale restituzione. La delibera assembleare di restituzione dei versamenti effettuati dai soci, qualificabili come apporti di capitale, costituisce atto dannoso intenzionalmente autorizzato ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c.

La ratio della norma è di contrastare comportamenti opportunistici dei soci che, sfruttando le asimmetrie informative derivanti dalla loro posizione interna, finanziano la società in crisi anziché apportare nuovo capitale, trasferendo così il rischio di insolvenza sui creditori esterni. In questa prospettiva, l’autorizzazione del socio alla restituzione illegittima integra un concorso consapevole nell’atto di mala gestio dell’amministratore.

Profili processuali e prescrizione

La legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di responsabilità contro il socio spetta alla società, ai singoli soci ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. (che non prevede quorum per l’esercizio dell’azione), e al curatore fallimentare in caso di fallimento della società ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. b), L.F. Quest’ultima previsione attribuisce espressamente al curatore la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità contro i soci “nei casi previsti dalla legge”.

La prescrizione dell’azione è quinquennale, con decorrenza dal momento in cui il danno si è manifestato ed è divenuto oggettivamente percepibile. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, grava sull’attore la dimostrazione della condotta del socio (decisione o autorizzazione), del danno e del nesso causale, nonché dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità. Quest’ultimo può essere provato anche mediante presunzioni, purché fondate su circostanze concrete e univoche.

In sede cautelare, il curatore può richiedere il sequestro conservativo sui beni del socio al ricorrere del fumus boni iuris(fondatezza della pretesa risarcitoria) e del periculum in mora (rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali). La giurisprudenza ammette l’esercizio dell’azione anche in via subordinata, qualificando il convenuto come amministratore di fatto in via principale e come socio responsabile ex art. 2476, comma 8, c.c. in via subordinata.

Responsabilità post-cancellazione: l’art. 2495 c.c.

Un ultimo profilo merita attenzione: la sorte della responsabilità del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. L’art. 2495, comma 3, c.c. stabilisce che, ferma restando l’estinzione della società, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, e nei confronti dei liquidatori “se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che i soci sono da considerarsi “successori universali beneficiati” della società estinta, con la conseguenza che i processi pendenti proseguono nei loro confronti. Tuttavia, la responsabilità degli ex soci è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di riparto dell’attivo, configurando una responsabilità intra vires analoga a quella dell’erede beneficiato.

Tale disciplina si coordina con quella dell’art. 2476, comma 8, c.c. nel senso che la responsabilità solidale del socio per atti di mala gestio, se già accertata o azionata prima della cancellazione, sopravvive all’estinzione della società e può essere fatta valere nei confronti dell’ex socio secondo le regole ordinarie. Diversa è invece la posizione del socio che abbia ricevuto distribuzioni in assenza dei relativi presupposti di legge: in questo caso, la responsabilità si cumula con quella derivante dalla violazione delle norme sulla distribuzione dell’attivo.

Conclusioni

La disciplina della responsabilità del socio di S.r.l. ex art. 2476, comma 8, c.c., come delineata dalla recente giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per un delicato equilibrio tra l’esigenza di sanzionare le ingerenze gestorie dannose e quella di non estendere eccessivamente la responsabilità a chi non riveste formalmente il ruolo di amministratore. Il requisito dell’intenzionalità, riferito all’atto e non al danno, costituisce il discrimine tra condotte rilevanti e irrilevanti, escludendo la responsabilità per mera negligenza o disattenzione.

La complessità della materia e la rilevanza degli interessi coinvolti impongono un’attenta valutazione delle singole fattispecie, con particolare attenzione alla ricostruzione delle condotte dei soci e al loro effettivo contributo causale rispetto agli atti gestori dannosi. La distinzione tra atti di gestione e atti riservati ai soci, tra socio gestore occasionale e amministratore di fatto, tra ingerenza intenzionale e mera approvazione assembleare, richiede un esame approfondito del caso concreto.

Lo Studio Legale Bisconti Avvocati vanta una consolidata esperienza nel diritto societario e nella gestione del contenzioso relativo alla responsabilità di amministratori e soci. Per una consulenza personalizzata sulle tematiche affrontate in questo articolo, o per assistenza in procedimenti giudiziali riguardanti la responsabilità nelle società di capitali, è possibile contattare lo Studio attraverso i canali indicati sul sito istituzionale.

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