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	<title>Studio Legale Palermo - Bisconti Merendino</title>
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		<title>IRS Interest Rate Swap</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

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		<description><![CDATA[Buonasera, provo ad esporre sinteticamente il mio problema. Circa tre anni addietro ho stipulato con una banca un muto di circa 1,5 milioni di euro utilizzati per ingrandire la mia azienda. La banca mi fece sottoscrivere anche uno swap per &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/blog/irs-interest-rate-swap/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera, provo ad esporre sinteticamente il mio problema. Circa tre anni addietro ho stipulato con una banca un muto di circa 1,5 milioni di euro utilizzati per ingrandire la mia azienda. La banca mi fece sottoscrivere anche uno swap per coprirmi dal rischio interessi, solo che adesso sono in forte perdita (circa 200.000 euro). Ho letto che si possono annullare ma la banca mi ha detto che non è possibile e che può solamente farmi sottoscrivere un altro IRS più conveniente. Cosa posso fare?</p>
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		<title>Vendita nuda proprietà</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

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		<description><![CDATA[Buongiorno, sono un pensionato di 68 anni proprietario di un appartamento del valore di circa 350.000 euro ed avrei intenzione di vendere la nuda proprietà anche per aiutare mia figlia ad avviare una attività commerciale. Quali rischi corro? Ho solo &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/blog/vendita-nuda-proprieta/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, sono un pensionato di 68 anni proprietario di un appartamento del valore di circa 350.000 euro ed avrei intenzione di vendere la nuda proprietà anche per aiutare mia figlia ad avviare una attività commerciale. Quali rischi corro? Ho solo questa casa dove vivo con mia moglie che andrà in pensione tra 4 anni. Grazie</p>
]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;avvalimento parziale frazionato</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[Non è ammesso un utilizzo frazionato dell’avvalimento. Tale divieto tuttavia non opera negli appalti diversi da quelli di lavori pubblici. Negli appalti di lavori non è consentito un utilizzo &#8220;frazionato&#8221; dell’avvalimento (previsto dall&#8217;art. 49 del D. Lgs. 163/2006), la cui &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/lavvalimento-parziale-frazionato/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è ammesso un utilizzo frazionato dell’avvalimento. Tale divieto tuttavia non opera negli appalti diversi da quelli di lavori pubblici.</p>
<p>Negli appalti di lavori non è consentito un utilizzo &#8220;frazionato&#8221; dell’avvalimento (previsto dall&#8217;art. 49 del D. Lgs. 163/2006), la cui ratio non è di arricchire la capacità (tecnica od economica) del concorrente, ma di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, nella misura in cui siano da questi autonomamente ed integralmente posseduti.</p>
<p>Tale possibilità è invece consentita negli appalti di servizi e forniture.</p>
<p>(Tar Lazio, Roma, Sez. 3Q, 29.03.2012 n. 3006)</p>
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		<title>Le aree destinate a parcheggio si possono vendere</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[Si possono vendere, con limiti, i parcheggi realizzati in attuazioen della Legge Tognoli del 1989: è questa la novità introdotta dall&#8217;art. 10 del D.L. 5/2012 (cd. decreto semplificazioni). In via generale chi intende costruire deve rispettare standard di urbanizzazione ed &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/le-aree-destinate-a-parcheggio-si-possono-vendere/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si possono vendere, con limiti, i parcheggi realizzati in attuazioen della Legge Tognoli del 1989: è questa la novità introdotta dall&#8217;art. 10 del D.L. 5/2012 (cd. decreto semplificazioni).</p>
<p>In via generale chi intende costruire deve rispettare standard di urbanizzazione ed in particolare realizzare spazi per parcheggi in misura pari a un metro quadrato per ogni dicei metri cubi di costruzione (art. 41 sexies L. 1150/1942).</p>
<p>Questi spazi per parcheggiare erano considerati pertinenze necessarie delle singole costruzioni e cioè non separabili dalle stesse. Solo con l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 12 della L. 246/2005 è stato possibile cedere il diritto a parcheggiare o affittare a terze persone o imprese.</p>
<p>Questa prima liberalizzazione, però, non riguardava le aree di sosta realizzate in forza della Legge Tognoli 122/1989 che continuavano ad essere considerate inseparabili dalle unità immobiliari di cui erano pertinenze.</p>
<p>Solo adesso, quale effetto del DL semplificazioni, è possibile che i proprietari di unità immobiliari possano cedere a terzi le aree di parcheggio realizzate con le agevolazioni della Legge Tognoli, purchè i terzi acquirenti mantengano il vincolo di pertinenza spostandolo su un&#8217;altra unità immobiliare presente nello stesso comune.</p>
<p>(Fonte: Il Sole 24 Ore)</p>
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		<title>Responsabilità medica e polizze assicurative: legittimità della clausola claims made</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[Le clausole claims made pongono una regolamentazione del contratto di assciurazione per la responsabilità civile derogatoria rispetto a quella di cui all&#8217;art. 1817 cc, 1° comma a mente del quale tale contratto copre i rischi relativi ai fatti che si &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/responsabilita-medica-e-polizze-assicurative-legittimita-della-clausola-claims-made/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le clausole claims made pongono una regolamentazione del contratto di assciurazione per la responsabilità civile derogatoria rispetto a quella di cui all&#8217;art. 1817 cc, 1° comma a mente del quale tale contratto copre i rischi relativi ai fatti che si verificano durante il periodo di esplicazione degli effetti della polizza assicurativa, a prescindere, dunque, dalla dislocazione temporale della richiesta risarcitoria che può sopravvenire anche a distanza di tempo.</p>
<p>La clausola claims made pura stabilisce, invece, che il contratto assicurativo copra i rischi relativi a tutte le richieste di risarcimento che pervengono durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data della verificazione dell&#8217;evento produttivo di danno. In tale versione pura, secondo il Giudice del tribunale meneghino, la clausola è valida, non rende il contratto atipico e non è neppure vessatoria potendo, al contrario, rispondere meglio alle esigenze di volta in volta cangianti dell&#8217;assicurato.</p>
<p>La Corte di Appello di Roma Sezione II con la sentenza n. 312 del 18 gennaio 2012 ha stabilito che la clausola claims made concorre semplicemente alla determinazione dell’oggetto del contratto senza per questo influire sulla limitazione della responsabilità dell’assicuratore, pertanto le stesse non sarebbero né nulle (come già pacificamente dedotto in altre pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito), né vessatorie.</p>
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		<title>Aggiudicazione definitiva gara di appalto: è necessario il provvedimento espresso dell&#8217;Amministrazione</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 11 comma 5 del Codice degli Appalti prevede che “La stazione appaltante, previa verifica dell&#8217;aggiudicazione provvisoria ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1, provvede all&#8217;aggiudicazione definitiva” e il successivo articolo 12 comma 1 “L&#8217;aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell&#8217;organo &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/aggiudicazione-definitiva-gara-di-appalto-e-necessario-il-provvedimento-espresso-dellamministrazione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 11 comma 5 del Codice degli Appalti prevede che “La stazione appaltante, previa verifica dell&#8217;aggiudicazione provvisoria ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1, provvede all&#8217;aggiudicazione definitiva” e il successivo articolo 12 comma 1 “L&#8217;aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell&#8217;organo competente secondo l&#8217;ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell&#8217;aggiudicazione provvisoria da parte dell&#8217;organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all&#8217;organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l&#8217;aggiudicazione si intende approvata”.</p>
<p>Secondo i Giudice di Palzzzo Spada l’aggiudicazione definitiva non si perfeziona sulla base della mera inerzia della stazione appaltante, ma è necessario un provvedimento espresso ed ulteriore dell’amministrazione che rappresenta un atto conclusivo del medesimo procedimento amministrativo ed è la manifestazione di un potere di carattere amplissimo che può concretizzarsi anche nella possibilità di non procedere all’aggiudicazione del contratto per specifiche ed obiettive ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato, Sez. IV, 26.03.2012 n. 1766).</p>
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		<title>Nuovi tassi anti-usura</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato sulla Gazetta Ufficiale n. 37 del 3 marzo 2012 il decreto 26 marzo 2012 del Ministero dell&#8217;Economia che aggiorna i tassi sull&#8217;usura. I nuovi tassi soglia entrano in vigore il 1° aprile e restano validi fino al &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/nuovi-tassi-anti-usura/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato sulla Gazetta Ufficiale n. 37 del 3 marzo 2012 il decreto 26 marzo 2012 del Ministero dell&#8217;Economia che aggiorna i tassi sull&#8217;usura. I nuovi tassi soglia entrano in vigore il 1° aprile e restano validi fino al 30 giugno 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.studiobisconti.it/wp-content/uploads/2012/04/Tassi-Usura.gif" alt="Tabella soglia tassi usura" width="600" height="300" /></p>
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		<title>Il singolo condomino può ricorrere contro la sentenza</title>
		<link>http://www.studiobisconti.it/postille/il-singolo-condomino-puo-ricorrere-contro-la-sentenza/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[Comproprietà sulla parte comune &#124; 29 Marzo 2012 Il singolo condomino può ricorrere contro la sentenza anche se non è stato parte nel giudizio di primo grado Nel condominio di edifici, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/il-singolo-condomino-puo-ricorrere-contro-la-sentenza/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comproprietà sulla parte comune | 29 Marzo 2012</p>
<p>Il singolo condomino può ricorrere contro la sentenza anche se non è stato parte nel giudizio di primo grado</p>
<p>Nel condominio di edifici, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza.</p>
<p>(Cass. Civ., Sez. II, 28.03.2012 n. 4991)</p>
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		<title>Acquistare in sicurezza un immobile</title>
		<link>http://www.studiobisconti.it/postille/acquistare-in-sicurezza-un-immobile/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[La sicurezza nell&#8217;acquisto di un immobile parte dal preliminare e, in particolare, dalla sua trascrizione (prevista dall&#8217;art. 2645 bis cod. civ.). Il cosiddetto preliminare, redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, può essere trascritto presso la Conservatoria dei &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/acquistare-in-sicurezza-un-immobile/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sicurezza nell&#8217;acquisto di un immobile parte dal preliminare e, in particolare, dalla sua trascrizione (prevista dall&#8217;art. 2645 bis cod. civ.). Il cosiddetto preliminare, redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, da con confondere con la &#8220;registrazione&#8221; presso l&#8217;Agenzia delle Entrate che ha finalità meramente fiscali.</p>
<p>La trascrizione del preliminare è tanto più conveniente quanto maggiore è il tempo previsto per la stipula del contratto definitivo e quanto maggiore l&#8217;importo della caparra o dell&#8217;acconto.</p>
<p>In generale, poi, i modi per garantirsi da un fallimento della società venditrice sono due: o l&#8217;acquirente si fa rilasciare una fidejussione &#8211; prevista dal D. Lgs. 122/2005 per l&#8217;acquisto di case in corso di costruzione &#8211; o sceglie la via della trascrizione.</p>
<p>Se il preliminare riguarda l&#8217;abitazione principale dell&#8217;acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, la tutela che deriva dalal trascrizione è molto ampia poichè i questo caso il curatore non è autorizzato a scioglierlo nè potrà agire in revocatoria.</p>
<p>Per quanto riguarda i costi, a parte l&#8217;onorario del notaio, vi sono le imposte: quella fissa di registro (168 euro), una fissa di trascrizione (168 euro + 35 di diritti), una di bollo (155 euro) ed una di registro proporzionale pari allo 0,5% della caparra ed al 3% dell&#8217;acconto, recuperabile con l&#8217;atto definitivo.</p>
<p>Tuttavia, prima della stipula occorre sempre effettuare alcune verifiche documentali.</p>
<p>Innanzitutto vanno verificate le qualità personali dei soggetti coinvolti in una compravendita immobiliare per accertarsi che chi stipula abbia la capacità e legttimazione sia a rendere dichiarazioni sia a stipulare ed  occorre prestare particolare attenzione al contenuto e validità della eventuale procura esibita da chi si presenta come procuratore.</p>
<p>Controlli devono pure essere fatti sulla situazione coniugale di chi vende e di chi  compra.</p>
<p>Inoltre, è necessario il controllo dei documenti che riguardano il bene compravenduto: l&#8217;atto o la successione ereditaria di provenzinza, i dati catastali, il regolasmento condominiale, il permesso di costruire o il condono edilizio,   il certificato di abitabilità, le iscrizioni o trascrizioni in Conservatoria, l&#8217;estinzione delle obbligazioni condominiali.</p>
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		</item>
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		<title>Concordato per la ristrutturazione dei debiti delle piccole imprese</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale Bisconti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postille]]></category>

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		<description><![CDATA[Le piccole imprese avranno a disposizione uno strumento in più per uscire dalla crisi: un concordato ad hoc che permetterà loro, se c’è l’accordo con i creditori, di addivenire ad una ristrutturazione del debito. La nuova normativa si applicherà alle &#8230; <a href="http://www.studiobisconti.it/postille/concordato-per-la-ristrutturazione-dei-debiti-delle-piccole-imprese/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le piccole imprese avranno a disposizione uno strumento in più per uscire dalla crisi: un concordato ad hoc che permetterà loro, se c’è l’accordo con i creditori, di addivenire ad una ristrutturazione del debito.</p>
<p>La nuova normativa si applicherà alle imprese in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, a fronte della definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.</p>
<p>In questi casi l’impresa può proporre un accordo di ristrutturazione sulla base di un piano che però assicuri il regolare pagamento dei creditori che non hanno sottoscritto l’accordo, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati. Il piano dovrà contenere nel dettaglio le scadenze e le modalità di pagamento, anche suddiviso per classi, le eventuali garanzie e le modalità per la liquidazione dei beni. Ammessa anche la possibilità di prevedere l’affidamento del patrimonio ad un fiduciario che ne curi tutte le fasi di liquidazione. Fra i requisiti per l’ammissione alla procedura anche il non avervi fatto ricorso nei tre anni precedenti.</p>
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